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Trucco minerale e nanoparticelle - lettera alla redazione
Gentile redazione, seguo sempre Terra Nuova con vivo interesse e mi permetto di scrivervi per condividere un dubbio, certa della vostra illuminante risposta, e per segnalarvi un sito molto interessante. Ultimamente la mia attenzione è caduta sul cosiddetto “trucco minerale” e mi domando se sia così sicuro come si dice: sul biossido di titanio, ad esempio, ho letto che ci potrebbe essere la possibilità che le sue polveri possano penetrare anche attraverso la cute sana, entrando nel circolo sanguigno, ed essere potenzialmente in grado di provocare processi infiammatori tali da poter degenerare in neoplasie.
Come spesso accade, la comunità scientifica è divisa a riguardo. Inoltre, gli effetti delle nanoparticelle sono materia di ricerca solo da breve tempo e penso sia per questo probabile che alcuni aspetti negativi del loro utilizzo non siano ancora emersi. Nonostante questi miei dubbi, attraverso i motori di ricerca ho trovato solo commenti e recensioni positive a riguardo e confido in un vostro parere in merito o l’indicazione del numero di Terra Nuova da consultare nel caso l’argomento sia già stato trattato. Vi saluto calorosamente, Noemi Mercurelli
Risponde Fabrizio Zago, chimico industriale. Ti invitiamo a leggere anche l’articolo “Nanoparticelle, il rischio nascosto” sul numero di febbraio.
La lettrice pone un problema reale a cui però la Commissione Europea sta rispondendo abbastanza celermente. Userò il testo del Regolamento Cosmetici 1223/2009, recentissimamente pubblicato, per rispondere. Prima questione, cos’è un nanomateriale. “Nanomateriale: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm.” I trucchi minerali possono contenere particelle di queste dimensioni? Qui rispondo io: quasi certamente sì! Cosa deve fare un fabbricante che impiega nano materiali? Deve fare una comunicazione in cui segnali: “la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e la loro identificazione compresa la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI del presente regolamento; le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.” Il Regolamento Cosmetici dice anche di più relativamente ai prodotti già presenti sul mercato ed in particolare: “Oltre alla notifica di cui all’articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima dell’immissione sul mercato, tranne quando detti prodotti sono già stati immessi sul mercato dalla medesima persona responsabile prima del 11 gennaio 2013”. In quest’ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all’articolo 13. Ed ancora: “Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti: l’identificazione del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI; la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche; una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno; il profilo tossicologico del nanomateriale; i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato; le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili”. Infine la Commissione chiede espressamente l’intervento della CSSC: “Nel caso in cui nutra preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione chiede immediatamente al CSSC di esprimere un parere concernente la sicurezza di tali nanomateriali per l’uso nelle pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La Commissione rende pubbliche tali informazioni. Il CSSC formula il suo parere entro sei mesi dalla richiesta della Commissione. Qualora il CSSC riscontri che mancano dati necessari, la Commissione chiede alla persona responsabile di fornire tali dati entro un termine ragionevole esplicitamente indicato, non prorogabile. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico. La prossima tappa, in ordine temporale è la seguente: “Entro il 11 gennaio 2014, la Commissione mette a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. In seguito detto catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.” E si impegna per il futuro: “La Commissione riesamina periodicamente alla luce dei progressi scientifici le disposizioni del presente regolamento relative ai nanomateriali e, se del caso, propone modifiche appropriate di tali disposizioni.” A questo punto mi sembra chiaro che le preoccupazioni di Noemi siano fondate se anche la Commissione impone queste regole appena citate. E che si debba fare attenzione è il minimo che si possa fare.
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