Lo prevede, secondo quanto rende noto la Lega antivivisezione Lav, il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri e che aggiorna il sistema sanzionatorio per le violazioni al regolamento comunitario 1523/2007 sul commercio delle pellicce di tali animali. Il decreto introduce dunque un nuovo sistema sanzionatorio nel contrasto al commercio di tali pellicce. Nel nostro ordinamento, già dal 2004 con la Legge n.189 articolo 2, è vietato "utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonchè commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale". A seguito dell'approvazione del Regolamento 1523/2007, il governo ha quindi integrato le disposizioni della legge 189 aggiungendo la condotta dell'esportazione alle altre condotte già previste e punite con sanzione penale. Chi, privato cittadino o azienda, dovesse essere coinvolto in tali attività sarà infatti punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro; oltre alla confisca e distruzione del materiale a proprie spese. "Al fine di assicurare l'effettiva applicazione del Regolamento 1523/07 occorre individuare un idoneo sistema di identificazione della specie di provenienza, in modo da consentire controlli efficaci sulle merci in entrata e in uscita dall'Italia - dichiara Simone Pavesi, responsabile LAV settore
pellicce - Chiediamo quindi al Ministero della Salute di validare i necessari metodi di analisi, così come richiesto nello stesso Regolamento, e di attuare uno specifico piano straordinario di controlli al fine di stroncare una volta per tutte questo vergognoso mercato clandestino".