Il Consiglio di Stato (VI sezione del Consiglio di Stato n. 183 del 19 gennaio 2010 – Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis) ha dato il via libera, dando torto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla coltivazione del mais OGM già autorizzato dalla UE. Riassumendo, se un’azienda agricola chiede al Ministero delle politiche agricole l’autorizzazione alla coltivazione di un ogm già autorizzato dalla UE, come il mais OGM, il Ministero non può rifiutare adducendo il fatto che le regioni non hanno ancora adottato i piani di coesistenza. Tutto parte da un ricorso presentato da un agricoltore, Silvano Dalla Libera, anche vice presidente di Futuragra, una associazione di agricoltori favorevoli alle biotecnologie. Dalla Libera nel 2007 si era rivolto al Tar dopo che il ministero delle Politiche agricole gli aveva negato l’autorizzazione alla semina di mais OGM regolarmente approvato dalla UE perché mancavano ancora i piani regionali di coesistenza.Nel ricorso si sostiene l’illegittimità del rifiuto del ministero perché
- quei semi geneticamente modificati sono già stati autorizzati a livello comunitario
- la coesistenza non riguarda gli aspetti ambientali e sanitari, essendo questi già stati disciplinati a livello europeo, ma gli aspetti prettamente economici e organizzativi, e quindi ogni richiamo a quegli aspetti è illegittimo
- vi è una violazione del diritto comunitario poiché si vieta la coltivazione di OGM in Italia quando la legislazione europea ha già stabilito che non è possibile vietare, in generale, gli OGM già autorizzati
Dopo un pronunciamento del TAR e un ricorso ora arriva la decisione finale del Consiglio di Stato, che ha sottolineato come «l’autorizzazione concessa secondo la procedura […] è valida in tutta la Comunità».
“Su un piano connesso, ma distinto, la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 (Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche) disciplina in modo espresso ed analitico la coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche nell’ambito della produzione agricola, ponendo inoltre come sua esplicita premessa il principio che «nell’Unione europea non deve essere esclusa alcuna forma di agricoltura, convenzionale, biologica e che si avvale di OGM»
In pratica quello che dice il Consiglio di Stato è che le autorizzazioni della UE sono valide in tutti gli stati dell’Unione, e che non si può escludere alcuna forma di agricoltura. La corte ricorda poi come la Commissione europea abbia già respinto, ai sensi dell’art. 95 del Trattato, un progetto di legge del Land dell’Austria superiore di vietare qualsiasi OGM su tutto il territorio. In pratica dichiararsi OGM-free su tutto un territorio e per qualunque OGM è contro la legislazione europea.
In particolare, riguardo agli Stati Membri
questi ultimi non possono impedire la coltivazione delle sementi OGM autorizzate, ma semmai eventualmente utilizzare la apposita “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 23 della medesima direttiva, peraltro sempre in riferimento all’impiego di singoli OGM.
Secondo la Commissione, gli agricoltori dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare, convenzionale, transgenica o biologica e nessuna di queste forme di agricoltura dovrebbe essere esclusa nell’Unione europea.
A nulla vale, dunque, il richiamo al principio di precauzione. Ora si tratta di vedere se il ministro Zaia si muoverà e come.